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Pension benefits for authors and publishers

Cost-of-living adjustment for authorsʼ pensions

Cost-of-living adjustment for authorsʼ pensions
The SUISA Pension Fund for Authors and Publishers fulfils a social function and contributes to the pension benefits of SUISA members and principals.
Photo: Ground Picture / Shutterstock.com
Text by Claudia Kempf
Through the Pension Fund for Authors and Publishers and the annual contributions to pension fund assets, SUISA fulfils a social function. The Pension Fund grants pension benefits to authors and publishers who satisfy certain conditions. Effective 1 January 2024, the reference income for authors was adjusted to the cost of living. What does this mean in practice and how do the two pension systems work?

The SUISA Pension Fund for Authors and Publishers (SPF) is primarily funded by a deduction of 7.5% on all performance and broadcasting settlements for uses in Switzerland and Liechtenstein. In 2023, CHF 8.6 million were thus transferred to the Pension Fund. The purpose of the Pension Fund is to protect SUISAʼs members and principals, and their respective survivors, against the economic consequences of retirement and disability and thus contribute to their retirement benefits.

Cost-of-living adjustment

The Foundation Board of the SPF introduced the following changes effective 1 January 2024 with a view to compensate inflation:

The maximum reference income for authors entitled to benefits was raised from CHF 38,500 to CHF 40,500. This maximum amount was last adjusted to the cost of living on 1 January 2010.

The individual reference income for persons currently entitled to a pension was recalculated appyling the following rules:

  • Pension entitlement starting before 2022: 5.2% increase
  • Pension entitlement starting in 2022: 2.5% increase
  • Pension entitlement starting in 2023: 1.0% increase

These changes will be implemented with the July 2024 pension payments.

Overview of SUISA Pension Fund benefits

Benefits for authors

Under certain conditions, authors are guaranteed a secure annual income, designated “reference income”. The reference income is calculated based on the average remuneration from performance and broadcasting rights earned from the start of membership until the start of the pension. If membership lasts less than 40 years, the reference income is reduced by 1.67% for each missing year. Thus, for a 10-year term of membership, the reduction would be 50%. The result is currently multiplied by a factor of 2. This factor, set by the Foundation Board, has remained unchanged for years.

The actual pension payment is equal to the difference between a memberʼs reference income and his or her SUISA settlements in the pension year (July to June). The reference income is capped at CHF 40,500. Authors whose performance and broadcasting settlement in the relevant year is higher than their individual reference income are not entitled to a pension payment from the SPF for that year. The SPF funds the share of the reference income which the author or the authorʼs survivors (surviving spouse or partnerʼs pension, orphansʼ pensions) do not receive in the current settlement, thus guaranteeing a lifelong secure income regardless of any decline in the income from the use of the works.

SUISA contacts the authors entitled to a pension when they reach retirement age; members and principals do not have to contact SUISA in this regard.

Entitlement criteria for an authorʼs retirement pension:

  • to have reached age 63
  • to have been member of SUISA for at least 10 years
  • annual average performance and broadcasting revenues of at least CHF 250 generated by an authorʼs works.

Calculation example for an authorʼs retirement pension

Assume an author whose reference income is CHF 9,000. In the period between July 2023 and June 2024, the author receives a settlement of CHF 3,000 from SUISA for the performance and broadcasting of his or her works in Switzerland and abroad. The difference of CHF 6,000 is paid with the July 2024 pension statement.

Benefits to authorsʼ survivors

Apart from pension benefits to authors, the SPF also pays benefits to surviving spouses, registered partners, life partners and orphans. The entitlement criteria and reference income for such benefits are set out in the SPF Regulations.

Emergency support payments

The SPF Regulations also provide for one-time support payments for authors or their survivors in cases of emergency (especially in the event of illness, accident or natural disasters). Substantiated applications may be filed with the Pension Fund via uvf (at) suisa (dot) ch.

Benefits for publishers

The SUISA pension Fund also grants benefits to publishers. The benefits system for publishers is structured differently, however. Publishers receive pension benefits from the SPF in the form of contributions to their own second-pillar occupational benefits institution as soon as they become principals or members of SUISA. For this purpose, publishing houses must announce their occupational benefits institution to SUISA along with the relevant payment instructions for these benefits.

The benefits paid to publishers are expressed as a percentage of their settlements from SUISA for performance and broadcasting rights in Switzerland and Liechtenstein. The percentage varies depending on the level of income and whether the publisher is an original publisher or a subpublisher.

Special case of one-person companies: publishers who have reached retirement age

As a rule, pension plan contributions can only be paid until normal retirement age. By law, publishers who work beyond the normal retirement age of 65 are permitted to continue contributing to their pension plan for another five years at the most. They may keep their second-pillar accounts or open new ones. For the time being, they are no longer allowed to contribute to the SPF after they turn 70.

Pension benefit eligibility criteria for publishers

  • A publisher must operate in Switzerland or Liechtenstein and its business must be run by persons who are local residents; at the minimum these may be the owner, part-time employees or an employee under a mandate relationship.
  • A publisher must have a second-pillar occupational benefit institution serving to protect its manager and employees residing in Switzerland or Liechtenstein against the economic consequences of retirement and disability, and their survivors in the event of their death. The prerequisite is compulsory or voluntary affiliation with a registered occupational benefits institution and the Substitute Occupational Benefits Institution.

All pension benefits (except emergency support payments) are granted independently from any benefits of any other social security schemes and insurances and from any private pension plans of the recipients.

For more information about benefits and how they are calculated, see the SPF Regulations available on the website:
Authors
Publishers

Fondazione a favore degli autori e degli editori

Adeguamento allʼinflazione delle rendite delle autrici e degli autori

Cost-of-living adjustment for authorsʼ pensions
La Fondazione a favore degli autori e degli editori svolge un compito sociale e aiuta i membri e i mandanti della SUISA a ricevere una rendita di vecchiaia.
Foto: Ground Picture / Shutterstock.com
Testo di Claudia Kempf
La SUISA svolge una funzione sociale attraverso la Fondazione a favore degli autori e degli editori, i cui fondi vengono incrementati annualmente. A certe condizioni, la Fondazione versa un contributo previdenziale ad autori ed editori. Al 1° gennaio 2024, il reddito determinante per le rendite degli autori è stato adeguato allʼinflazione. Cosa significa in concreto e come funzionano i due sistemi di rendita?

La Fondazione a favore degli autori e degli editori (UVF) è finanziata dalla SUISA principalmente attraverso una trattenuta del 7,5% su tutti i conteggi per i diritti di esecuzione e di emissione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Nel 2023, CHF 8,6 milioni sono stati destinati a questa fondazione. Il suo scopo è quello di proteggere i membri e i mandanti della SUISA e i loro superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia e dellʼinvalidità e di aiutarli a percepire una rendita di vecchiaia.

Adeguamento allʼinflazione

Il Consiglio della Fondazione a favore degli autori e degli editori ha deciso le seguenti modifiche con effetto dal 1° gennaio 2024, volte a compensare lʼinflazione:
Lʼimporto massimo del reddito determinante per gli autori aventi diritto è stato aumentato da CHF 38 500 a CHF 40 500. Questo importo massimo è stato adeguato allʼinflazione lʼultima volta il 1° gennaio 2010.
Il reddito determinante individuale di coloro che hanno attualmente diritto a una rendita è stato ricalcolato in base alle seguenti regole:

  • coloro che hanno diritto a una rendita prima del 2022: aumento del 5,2%
  • coloro che hanno diritto a una rendita a partire dal 2022: aumento del 2,5%
  • coloro che hanno diritto a una rendita a partire dal 2023: aumento dellʼ1,0%

Questi cambiamenti saranno presi in considerazione per la prima volta nei pagamenti delle rendite nel luglio 2024.

Una panoramica delle prestazioni della Fondazione a favore degli autori e degli editori

Prestazioni alle autrici e agli autori

A certe condizioni, agli autori viene garantito un reddito annuo sicuro, definito «reddito determinante». Il calcolo si basa sulla media dei compensi derivanti da esecuzioni ed emissioni realizzate durante il periodo di appartenenza alla SUISA fino allʼinizio della rendita. Se lʼadesione è durata meno di 40 anni, la rendita viene ridotta dellʼ1,67% per ogni anno mancante. Per unʼadesione di dieci anni, la riduzione è quindi del 50%. Il risultato viene attualmente moltiplicato per un fattore 2. Questo fattore, determinato dal Consiglio di fondazione, è rimasto costante per anni.

La rendita effettiva, che viene versata agli autori una volta allʼanno nel mese di luglio, corrisponde alla differenza tra il reddito determinante e il conteggio delle indennità della SUISA per lʼautore/lʼautrice interessato/a nellʼanno di rendita (da luglio a giugno). Il limite massimo del reddito determinante è di CHF 40 500. Gli autori i cui conteggi nellʼanno corrispondente sono superiori al loro reddito determinante individuale non ricevono un pagamento di rendita dallʼUVF per quellʼanno. La Fondazione UVF finanzia quindi la parte di reddito determinante che lʼautore/trice e i suoi superstiti (rendite per vedove/partner/orfani) non ricevono dalle ripartizioni attuali della SUISA, garantendo così un reddito sicuro per tutta la vita, anche se il reddito derivante dallʼutilizzo delle opere diminuisce.

Le autrici e gli autori aventi diritto alla rendita saranno contattati dalla SUISA al raggiungimento dellʼetà pensionabile; non è necessaria alcuna comunicazione alla SUISA da parte dei membri e dei mandanti.

Requisiti per il diritto alla rendita di vecchiaia per le autrici e gli autori

  • Raggiungere lʼetà di 63 anni
  • Almeno 10 anni di appartenenza alla SUISA
  • Media annuale dei conteggi dellʼautore per esecuzioni ed emissioni delle sue opere di almeno CHF 250.

Esempio di calcolo per la rendita di vecchiaia delle autrici e degli autori

Il reddito determinante del singolo autore è di CHF 9000. Nel periodo compreso tra luglio 2023 e giugno 2024, lei/lui riceverà dalla SUISA CHF 3000 per le esecuzioni e le emissioni delle sue opere in Svizzera e allʼestero. La differenza di CHF 6000 gli sarà versata con il conteggio della rendita di luglio 2024.

Prestazioni per i parenti delle autrici e degli autori

Oltre alle rendite per gli autori, la Fondazione UVF offre anche prestazioni per i coniugi superstiti, i partner registrati, i conviventi e gli orfani. I requisiti per queste prestazioni e lʼimporto del reddito determinante per queste rendite sono elencati nel Regolamento sociale.

Pagamenti di sostegno in caso di situazione dʼemergenza

Il regolamento dellʼUVF prevede anche la possibilità di un sostegno finanziario una tantum per gli autori o i loro superstiti che si trovino in una situazione dʼemergenza (in particolare a causa di malattie, infortuni o disastri naturali). Le richieste di finanziamento giustificate possono essere presentate alla Fondazione tramite uvf (at) suisa (dot) ch

Prestazioni agli editori

La Fondazione UVF versa anche prestazioni agli editori. Tuttavia, il sistema per gli editori è strutturato in modo diverso. Gli editori ricevono dallʼUVF prestazioni di previdenza sotto forma di contributi alla propria istituzione di previdenza del personale del secondo pilastro non appena diventano mandanti o membri della SUISA. È importante che le case editrici comunichino alla SUISA la loro istituzione di previdenza e forniscano un indirizzo di pagamento corrispondente per poter usufruire di queste prestazioni.

Le prestazioni a favore di un editore corrispondono a una percentuale degli introiti dellʼeditore stesso derivanti dai conteggi della SUISA per le esecuzioni e le emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein. Le prestazioni dipendono dallʼentità degli introiti e dallo status dellʼeditore come editore originale o sub-editore.

Caso particolare di ditta individuale: Editrici ed editori in età pensionabile

In linea di principio, i contributi di previdenza possono essere versati solo fino al pensionamento ordinario. Se un editore continua a lavorare oltre i 65 anni, i contributi di previdenza possono essere versati per un massimo di altri cinque anni, in conformità con la legislazione federale. I conti del secondo pilastro possono essere mantenuti o se ne possono creare di nuovi. A partire dal 70° anno di età, attualmente non è più possibile ricevere le prestazioni dellʼUVF.

Requisiti per il diritto ai contributi di rendita per le editrici e gli editori

  • Lʼeditore deve essere attivo in Svizzera o nel Liechtenstein e la sua attività deve essere condotta da persone residenti; come minimo, queste possono essere il proprietario, i dipendenti a tempo parziale o un dipendente in un rapporto di mandato.
  • Lʼeditore deve disporre di unʼistituzione di previdenza di secondo pilastro, che serve a proteggere i dirigenti e/o i dipendenti residenti in Svizzera o nel Liechtenstein dalle conseguenze economiche della vecchiaia e dellʼinvalidità e a provvedere ai loro superstiti in caso di morte. Lʼaffiliazione obbligatoria o volontaria a unʼistituzione di previdenza professionale registrata, compresa la Fondazione istituto collettore, è un requisito essenziale.

Tutte le prestazioni di previdenza elencate (ma non i pagamenti di sostegno in caso di situazione dʼemergenza) sono erogate indipendentemente dalle prestazioni di altre strutture sociali e assicurazioni, nonché dallʼeventuale previdenza privata dei beneficiari.

Per ulteriori informazioni sul calcolo di tutte le prestazioni, consultare il Regolamento sociale sul nostro sito web:
Autori/trici
Editori/trici

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